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LO STATUTO

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BANCA DEL TEMPO ZANICA APS - STATUTO
approvato con voto d’Assemblea Straordinaria dei soci in data 09 settembre 2022

Articolo 1 – Denominazione e sede
È costituita in forma di associazione di promozione sociale l’associazione denominata: “BANCA DEL TEMPO ZANICA APS” di seguito, in breve, “associazione”. L’associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.L.gs. 117/2017.
L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti i soci, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti di natura economica e senza discriminazioni
L’associazione ha sede legale nel Comune di Zanica e la sua durata è illimitata.
Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall’Organo di Amministrazione.
Articolo 2 – Finalità
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale. Si costituisce come luogo nel quale vengono privilegiate le relazioni umane, in cui ogni persona può identificarsi come soggetto nelle azioni di “dare e ricevere che avvengono in un rapporto che si basa sulla parità, reciprocità, solidarietà tra gli associati”, senza alcuna intermediazione monetaria. L’associazione si propone di promuovere l’incontro e la collaborazione tra le generazioni e lavora per attuare le pari opportunità.
La forza della Banca del Tempo sta nel saper affrontare la solitudine con l’accoglienza, al di là delle diversità e delle differenze, nell’offrire a ciascuno l’opportunità di affermare la propria identità, nel ritrovare lo spirito di una comunità solidale e aperta, radicata nella propria terra.
Articolo 3 – Attività di interesse generale
1. L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al c. 1 art. 5 del D. Lgs. 117/2017 (lettera i);
b) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del c.1 art. 5 del D. Lgs. 117/2017 (lettera u);
c) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al c. 1 art. 5 del D. Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w).
2. In particolare la banca del tempo si prefigge di:
∙ consentire ad ogni socio la possibilità di soddisfare i propri e altrui bisogni materiali e relazionali, favorendo un clima di amichevole cooperazione;
∙ facilitare la gestione dei tempi quotidiani della persona, più consona alla dimensione umana del vivere, più attenta alla cura della persona e della famiglia, più ricca di opportunità per i più deboli.
La realizzazione di tali scopi avviene mettendo in rete le risorse, le disponibilità, i bisogni, le domande, i desideri e i saperi dei soci.
Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli enti associati.
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell’associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
Articolo 4 – Attività diverse
L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’articolo 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
2. L’Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Articolo 5 – Raccolta fondi
1. L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Articolo 6 – Ammissione
Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L’associazione può prevedere anche l’ammissione come soci di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
3. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.
4. I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell’associazione, vengono ammessi a farne parte dall’Organo di Amministrazione.
Oltre i soci ordinari, possono essere individuati soci fondatori e soci onorari:
– I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell’atto costitutivo;
– I soci onorari sono tutti coloro ai quali l’Organo di Amministrazione riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell’associazione.
5. L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo di Amministrazione, comunicata all’interessato e annotata nel libro dei soci. In caso di rigetto l’Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessato.
6. L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
7. Ciascun socio ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione.
Articolo 7 – Diritti e doveri dei soci
1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall’Assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso, di scioglimento o di perdita della qualità di socio e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall’Organo di Amministrazione.
3. L’associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun socio ha diritto:
a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
b) di essere informato sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
c) di partecipare alle attività promosse dall’associazione;
d) di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;
e) di recedere in qualsiasi momento.
f) di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, secondo quanto previsto al comma 4 dell’art. 17 del Dlgs n° 117/17
5. Ciascun socio ha il dovere di:
a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
c) impegnarsi alla massima riservatezza nei confronti delle informazioni riguardanti le persone aderenti all’associazione con le quali si viene in contatto
d) versare la quota associativa secondo l’importo stabilito dall’Organo di Amministrazione.
Articolo 8 – Perdita della qualifica di socio
1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, scioglimento, recesso o esclusione.
2. Il socio può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta all’Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all’Organo di Amministrazione, ma permangono in capo al socio le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.
3. Il socio che, con i suoi atti e comportamenti, lede l’etica ed i principi ispiratori dell’associazione o contravviene alle decisioni deliberate dagli organi sociali, viene espulso dall’associazione, perdendo ogni diritto acquisito.
4. La perdita di qualifica di socio è deliberata dall’Organo di Amministrazione.
5. In particolare, l’Organo di Amministrazione può deliberare l’esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto.
6. La delibera dell’Organo di Amministrazione che prevede l’esclusione del socio deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all’Assemblea dei soci mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.
7. L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.
Articolo 9 – Attività di volontariato
1. L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall’Organo di Amministrazione o in un apposito regolamento approvato dall’Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.
Articolo 10 – Organi sociali
1. Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) l’Organo di Amministrazione;
c) il Presidente;
2. Gli organi sociali hanno la durata di tre anni e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Ai componenti degli organi sociali possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
Articolo 11 – Assemblea dei soci
1. L’associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci.
2. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.
5. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre soci.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente dell’Organo di Amministrazione o di altro organo sociale.
7. Sono ammessi al voto i soci che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell’approvazione dell’Organo di Amministrazione.
8. È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell’identità del socio.
Articolo 12 – Competenze dell’Assemblea
1. L’Assemblea ordinaria ha il compito di:
a) eleggere e revocare i componenti dell’Organo di Amministrazione scegliendoli tra i propri soci;
b) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l’anno successivo;
c) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell’Organo di Amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all’associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
f) ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dall’Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
g) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall’Organo di Amministrazione;
h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.
Articolo 13 – Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione.
2. L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) dei soci, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell’Organo di Amministrazione.
3. L’assemblea è convocata, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta da inviarsi tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico idoneo ad assicurare l’avvenuto recapito entro il predetto termine oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell’associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data di prima e seconda convocazione dell’adunanza.
4. L’Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l’identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno.
Articolo 14 – Validità dell’Assemblea e modalità di voto
1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.
2. L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
3. L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione o alla sua fusione o scissione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci.
6. All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti dell’Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. È possibile prevedere il voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che sia consentito di accertare l’identità e la legittimazione dei votanti.
11. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell’art. 22 comma 5. Le decisioni dell’Assemblea impegnano tutti i soci.
Articolo 15 – Organo di Amministrazione
L’Organo di Amministrazione è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L’Organo di Amministrazione è formato da un minimo di cinque (5) ad un massimo di nove (9) componenti, eletti dall’Assemblea tra i soci.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti dell’Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre (3) esercizi e possono essere rieletti.
Articolo 16 – Competenze dell’Organo di Amministrazione
1. L’Organo di Amministrazione ha il compito di:
a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;
b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;
f) comunicare all’assemblea dei soci l’ammontare della quota sociale annuale;
g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull’attività svolta, in relazione al programma di attività deliberato l’anno precedente dall’assemblea;
h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
j) deliberare in merito all’esclusione di soci;
k) proporre all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
m) nominare il Segretario e il Tesoriere che può essere scelto anche tra i soci non componenti l’Organo di Amministrazione;
n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
q) nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell’associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.
Articolo 17 – Funzionamento dell’Organo di Amministrazione
L’Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell’Organo di Amministrazione per tre volte consecutive.
L’Organo di Amministrazione può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei soci.
Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell’organo di amministrazione cessino, nel corso del triennio dall’incarico, l’organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell’organo e seguendo l’ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l’assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell’organo di amministrazione che deve essere rinnovato.
3. L’Organo di Amministrazione è convocato, almeno 4 (quattro) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta anche tramite mezzo elettronico. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta entro 2 (due) giorni della data prevista per la riunione.
4. L’Organo di Amministrazione è convocato dal presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale preventivo da presentare all’approvazione dell’assemblea dei soci, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
5. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
6. Le riunioni dell’Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
8. Di ogni riunione dell’Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell’Organo di Amministrazione.
9. La riunione può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti e che sia consentito di accertare l’identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno.
10. È possibile prevedere il voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che sia consentito di accertare l’identità e la legittimazione dei votanti.
Articolo 18 – Il Presidente
Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall’Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica per tre (3) anni e può essere rieletto.
Il Presidente:
a) ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
b) dà esecuzione alle delibere dell’Organo di Amministrazione;
c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti
e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
e) convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e dell’Organo di Amministrazione;
f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell’Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte ai soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
Articolo 19 – Il segretario
1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell’Assemblea e dell’Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali nei limiti previsti dall’art. 22 comma 5.
Articolo 20 – Libri sociali
1. L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro dei soci;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione;
d) il libro dei volontari associati contenente i nominativi dei soci che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c) sono tenuti a cura dell’Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.
3. I verbali dell’Assemblea e dell’Organo di Amministrazione devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.
Articolo 21 – Risorse economiche
1. Le entrate dell’associazione, nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs 117/2017, sono costituite da:
a) quote associative e contributi degli associati;
b) erogazioni liberali di associati e terzi;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate
f) derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
g) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
h) rendite patrimoniali;
i) proventi delle cessioni di beni e servizi a soci e a terzi;
j) entrate derivanti da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale.
eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
Articolo 22 – Scritture contabili
1. L’Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell’associazione nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.
Articolo 23 – Esercizio sociale
1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e la relazione di missione predisposti dall’Organo di Amministrazione rimangono a disposizione dei soci per essere approvati dall’Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all’art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.
4. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all’art. 13 del D.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l’ammontare della quota sociale annua, così come i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall’Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea.
Articolo 24 – Divieto di distribuzione degli utili
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli eventuali utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale.
Articolo 25 – Assicurazione dei soci
1. Tutti i soci che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L’associazione, previa delibera dell’Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Articolo 26 – Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione
La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l’estinzione dell’associazione sono deliberati dall’assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 14 del presente statuto. L’assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.
In caso r>di estinzione o scioglimento dell’associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017.
Articolo 27 – Disposizioni finali
Per quanto non è previsto nel presente statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n° 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile
Si dà atto che il presente Statuto è stato approvato con voto d’Assemblea dei soci in data data 29 giugno 2019.